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Tribunale di Napoli, 18 dicembre 2025, n. 12008

Il contratto di arbitrato intercorre tra gli arbitri e le parti della controversia, le quali conferiscono agli arbitri l’incarico di risolvere la vertenza. In tale contesto, la liquidazione dei compensi operata unilateralmente dall’arbitro, ancorché effettuata in applicazione di tariffe camerali preventivamente richiamate nella clausola compromissoria, non costituisce titolo esecutivo nei confronti delle parti, configurandosi quale mera proposta contrattuale che necessita di accettazione da parte dei soggetti obbligati al pagamento.
In mancanza di accordo tra le parti e gli arbitri sulla determinazione del compenso arbitrale, l’arbitro non può agire in via monitoria ordinaria per ottenere il pagamento delle proprie spettanze, dovendo necessariamente attivare il procedimento speciale previsto dall’art. 814 cod. proc. civ. mediante ricorso al Presidente del Tribunale della circoscrizione in cui ha sede l’arbitrato, al quale compete la determinazione dell’ammontare delle spese e dell’onorario.
La facoltà di adire il Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 814 cod. proc. civ. per la determinazione del compenso arbitrale non spetta esclusivamente agli arbitri, potendo essere esercitata anche dalle parti interessate che intendano ottenere una liquidazione giudiziale delle spettanze arbitrali.
Ai fini della determinazione del compenso arbitrale, il valore della controversia deve essere individuato con riferimento al quantum della domanda originariamente proposta e non all’importo effettivamente liquidato nel lodo, dovendosi avere riguardo al disputatum anziché al decisum.
Nella liquidazione del compenso arbitrale ai sensi dell’art. 814 cod. proc. civ., costituiscono parametri di riferimento imprescindibili il valore della domanda, l’attività effettivamente svolta dall’arbitro nella redazione del lodo, l’impegno profuso e il tempo impiegato, potendo il giudice applicare i minimi tariffari in presenza di una procedura arbitrale di breve durata e di ridotta complessità istruttoria.

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