La non adeguata individuazione, nella convenzione di arbitrato, dell’istituzione arbitrale cui è demandata la nomina degli arbitri, così come l’individuazione di un’istituzione arbitrale inesistente, determinano l’invalidità o la non operatività della convenzione arbitrale medesima [per incuriam].
La mancata riassunzione del giudizio davanti al collegio arbitrale, disposta con sentenza di incompetenza, comporta l’estinzione del procedimento ma non preclude la riproposizione della domanda, qualora non siano maturate altre preclusioni.
