Site icon Arbitrato in Italia

Tribunale di Napoli, 15 luglio 2025, n. 7127

La non adeguata individuazione, nella convenzione di arbitrato, dell’istituzione arbitrale cui è demandata la nomina degli arbitri, così come l’individuazione di un’istituzione arbitrale inesistente, determinano l’invalidità o la non operatività della convenzione arbitrale medesima [per incuriam].
La mancata riassunzione del giudizio davanti al collegio arbitrale, disposta con sentenza di incompetenza, comporta l’estinzione del procedimento ma non preclude la riproposizione della domanda, qualora non siano maturate altre preclusioni.

Exit mobile version