L’eccezione di incompetenza del giudice ordinario in favore del collegio arbitrale, fondata sulla clausola compromissoria contenuta nel capitolato speciale d’appalto, deve essere rigettata qualora la domanda abbia ad oggetto pretese sorte dopo la cessazione del rapporto contrattuale e fondate su titolo autonomo, quale l’arricchimento senza causa, non rientrando tali controversie nell’ambito applicativo della convenzione arbitrale che devolve agli arbitri le sole controversie nascenti dalla risoluzione del contratto.
