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Tribunale di Napoli, 10 settembre 2026, n. 12182

Ai sensi dell’art. 808-ter, co. 2, n. 1 cod. proc. civ., il lodo contrattuale è annullabile quando gli arbitri abbiano pronunciato su conclusioni eccedenti i limiti della convenzione arbitrale, purché la relativa eccezione sia stata sollevata nel procedimento arbitrale; la disposizione richiede, dunque, tanto l’oggettivo superamento dei limiti dell’investitura quanto la preventiva contestazione di tale eccedenza dinanzi agli arbitri.
Le clausole compromissorie contenute negli statuti societari devono essere interpretate secondo gli ordinari criteri dell’ermeneutica contrattuale, ricercando la comune volontà negoziale desumibile dalla lettura complessiva dell’atto, con criterio tendenzialmente estensivo della convenzione arbitrale, purché non emerga una volontà contraria delle parti.
Il criterio estensivo previsto dall’art. 808-quater cod. proc. civ. opera soltanto nel dubbio sull’ambito della convenzione arbitrale e non può essere utilizzato per privare di effetto una diversa clausola dello stesso statuto che, con riguardo a una fattispecie determinata, individui uno specifico procedimento e un diverso soggetto incaricato della relativa attività.
La clausola statutaria che, per una determinata fattispecie, rimetta la decisione a un soggetto specificamente individuato ha carattere di specialità rispetto alla clausola compromissoria generale, con la conseguenza che la pronuncia dell’arbitro su tale materia eccede i limiti dell’investitura convenzionale.
L’annullamento del lodo nella parte in cui ha pronunciato oltre i limiti della convenzione arbitrale si riflette sulle pretese concernenti le spese del procedimento arbitrale, i compensi dell’arbitro e del segretario e le spese della consulenza tecnica, in quanto tali poste trovano nel lodo il loro necessario presupposto.

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