In considerazione della natura giurisdizionale dell’arbitrato e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria, l’eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza, con conseguente radicamento presso il Giudice adito del potere di decidere in ordine alla domanda proposta, ove non sia formulata nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall’art 166 cod. proc. civ.