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Tribunale di Napoli, 1 maggio 2026, n. 7190

L’arbitrato commerciale internazionale non conosce la distinzione tra arbitrato rituale e arbitrato irrituale, essendo sempre qualificabile quoad effectum come rituale, in coerenza con la legislazione in materia.
La clausola compromissoria in favore di arbitrato estero non osta all’emissione di un decreto ingiuntivo da parte del giudice ordinario, poiche’ il conseguente difetto di giurisdizione attiene alla cognizione di una controversia che richiede l’integrita’ del contraddittorio, assente nella fase monitoria inaudita altera parte; tuttavia, in sede di opposizione, l’eccezione di compromesso puo’ e deve essere delibata dal giudice italiano con conseguente declaratoria di difetto di giurisdizione e revoca del decreto ingiuntivo.

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