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Tribunale di Monza, 9 ottobre 2025, n. 1779

In caso di cessione di credito nascente da contratto contenente clausola compromissoria per arbitrato irrituale, il debitore ceduto può opporre al cessionario l’eccezione di compromesso quando questi lo citi in giudizio avanti il giudice ordinario, in virtù del principio di trasferibilità delle eccezioni che il debitore avrebbe potuto opporre al creditore originario.
L’accoglimento dell’eccezione di compromesso relativa ad arbitrato irrituale comporta la declaratoria di improponibilità o improcedibilità della domanda giudiziale e non di incompetenza del giudice adito, data la natura negoziale e non giudiziale del lodo irrituale.

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