Site icon Arbitrato in Italia

Tribunale di Monza, 6 luglio 2026, n. 1432

L’eccezione di compromesso, avendo nell’arbitrato rituale natura processuale e integrando una questione di competenza, deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo.
La clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario a emettere il decreto ingiuntivo, ma, ove la competenza arbitrale sia eccepita nel giudizio di opposizione, il giudice deve revocare il decreto e dichiarare la propria incompetenza in favore degli arbitri.
Ai rapporti tra arbitrato e processo si applicano regole corrispondenti all’art. 50 cod. proc. civ. in materia di riassunzione della causa.

Exit mobile version