L’autoliquidazione dell’onorario dell’arbitro ai sensi dell’art. 814, co. 2, cod. proc. civ. ha valore di mera proposta contrattuale e non e’ vincolante per le parti che non l’abbiano accettata; in caso di mancata accettazione, l’ammontare dell’onorario e’ determinato con ordinanza dal presidente del tribunale indicato nell’art. 810, co. 2, cod. proc. civ., su ricorso degli arbitri e sentite le parti.
Il lodo arbitrale non costituisce titolo esecutivo idoneo per il recupero dei compensi degli arbitri autoliquidati e contestati dalla parte ai sensi dell’art. 814, co. 2, cod. proc. civ., ferma restando la sua efficacia di titolo esecutivo con riguardo alle ulteriori statuizioni in esso contenute.
Il giudizio di esecuzione e quello avente ad oggetto l’impugnazione del lodo arbitrale sono distinti e autonomi tra loro, con la conseguenza che il lodo non perde il proprio valore di titolo esecutivo finche’ il giudizio di impugnazione resta pendente.
