La cassazione della sentenza d’appello che aveva annullato un lodo arbitrale determina la reviviscenza del lodo stesso e delle obbligazioni in esso contenute, con la conseguenza che le somme versate in esecuzione della sentenza d’appello successivamente cassata possono essere trattenute a titolo di parziale adempimento delle obbligazioni derivanti dal lodo confermato in sede di rinvio, per compensazione o imputazione del pagamento a diverso titolo.
