In materia di arbitrato irrituale disciplinato dalle condizioni generali di settore, la clausola compromissoria contenuta nei contratti conclusi per il tramite di mediatore mediante accettazione tacita e sottoscrizione del solo mediatore nell’interesse di entrambe le parti deve ritenersi validamente perfezionata quando le parti non si oppongano nel termine contrattualmente previsto, producendo gli effetti di cui all’art. 808-ter cod. proc. civ.
L’eccezione di arbitrato irrituale determina l’improponibilità della domanda giudiziale e non l’incompetenza del giudice ordinario, diversamente da quanto previsto per l’arbitrato rituale, non trovando applicazione l’art. 819-ter cod. proc. civ. in materia di riassunzione del giudizio.
