La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una federazione sportiva, ove recepita per rinvio in un contratto tra società sportive avente ad oggetto rapporti di natura economico-patrimoniale, è inefficace ove sia priva di specifica individuazione del suo ambito di applicazione, identificato in termini astratti e generici, non essendo idonea a derogare alla competenza del giudice ordinario ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 220/2003, convertito con modificazioni dalla l. n. 280/2003.
