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Tribunale di Monza, 20 gennaio 2026, n. 123

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una federazione sportiva, ove recepita per rinvio in un contratto tra società sportive avente ad oggetto rapporti di natura economico-patrimoniale, è inefficace ove sia priva di specifica individuazione del suo ambito di applicazione, identificato in termini astratti e generici, non essendo idonea a derogare alla competenza del giudice ordinario ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 220/2003, convertito con modificazioni dalla l. n. 280/2003.

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