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Tribunale di Monza, 15 luglio 2026, n. 1486

La perizia contrattuale è istituto affine ma distinto dall’arbitrato e dall’arbitraggio: con essa le parti deferiscono a uno o più terzi, scelti per la loro competenza tecnica, il compito di formulare un apprezzamento o un giudizio tecnico, caratterizzandosi per la natura negoziale dell’attività del perito-arbitro e per l’efficacia vincolante della determinazione, che le parti si impegnano ad accettare come diretta espressione della propria volontà.
La perizia contrattuale si distingue dall’arbitraggio perché il terzo non opera secondo equo apprezzamento o mero arbitrio, ma deve conformarsi esclusivamente alle regole tecnico-scientifiche del proprio settore di competenza.
Il sistema delle impugnazioni della determinazione del perito-arbitratore si desume esclusivamente dalle regole generali sull’invalidità dei negozi giuridici, sicché la perizia contrattuale è impugnabile soltanto per i vizi che possono inficiare ogni manifestazione di volontà negoziale, quali errore, violenza, dolo e incapacità delle parti, e non per censure attinenti alla mera erroneità della quantificazione.

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