La pendenza del procedimento arbitrale con udienza già fissata costituisce un elemento idoneo a escludere la sussistenza del requisito del periculum in mora ai fini della concessione del provvedimento cautelare atipico ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civ., in assenza di un’urgenza qualificata che giustifichi l’anticipazione degli effetti della tutela di merito.
