La clausola compromissoria può essere tacitamente derogata dalle parti attraverso l’adozione di condotte processuali convergenti verso l’esclusione della competenza arbitrale, quali l’introduzione del giudizio dinanzi al giudice ordinario cui non faccia seguito la tempestiva proposizione dell’eccezione di arbitrato da parte del convenuto.
La presenza di una clausola compromissoria non preclude l’emissione di decreto ingiuntivo, risultando la fase monitoria legittima fino all’eventuale proposizione dell’eccezione di arbitrato da parte del debitore nell’opposizione.
