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Tribunale di Modena, 25 settembre 2025, n. 1123

La liquidazione delle spese e del compenso effettuata direttamente dagli arbitri ai sensi dell’art. 814 co. 2 cod. proc. civ. costituisce mera proposta contrattuale che diviene vincolante solo se accettata da tutte le parti, anche per facta concludentia.
L’accettazione tacita della liquidazione del compenso arbitrale può desumersi dal comportamento concludente della parte che, pur non avendo espressamente aderito alla proposta di compenso formulata dagli arbitri, si avvalga successivamente del lodo emesso, richiedendone l’exequatur e promuovendone l’esecuzione forzata.
Qualora una parte non accetti la liquidazione del compenso arbitrale effettuata dagli arbitri stessi, questi devono dare corso alla procedura di liquidazione giudiziale prevista dall’art. 814 co. 2 cod. proc. civ.; l’omessa attivazione di tale procedura unitamente all’emissione del lodo comporta presunzione di accettazione della liquidazione da parte di tutte le parti.
La parte che ha anticipato la quota di compenso arbitrale spettante alla controparte ha diritto di rivalsa per l’intero importo versato in eccesso rispetto alla propria quota di competenza.

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