Si applica anche alla competenza arbitrale il principio secondo il quale, in ipotesi di adesione della parte alla eccezione di incompetenza sollevata dalla controparte ai sensi dell’art 38 cod. proc. civ. , è escluso ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase di giudizio svoltasi davanti a lui, dovendovi provvedere il giudice avanti al quale è rimessa la controversia ex art. 50 cod. proc. civ.