L’esistenza di una clausola compromissoria che devolve agli arbitri le controversie tra soci e società costituisce fondamento sufficiente per la nomina del tribunale arbitrale da parte del Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 810 cod. proc. civ.
Il provvedimento presidenziale di nomina del tribunale arbitrale ha natura non decisoria, essendo diretto non a risolvere con autorità di giudicato il conflitto tra diritti soggettivi delle parti, bensì a valutare discrezionalmente l’istanza di nomina, con la conseguenza che le contestazioni relative al merito della controversia sono precluse in tale sede.
Il provvedimento di nomina del tribunale arbitrale, privo di carattere decisorio e insuscettibile di passare in giudicato, è per sua natura impugnabile solo all’esito della procedura arbitrale mediante impugnazione del lodo finale.
