Appare inopportuno, in caso di domanda cautelare rivolta al giudice statuale pendente un procedimento arbitrale sul merito, compiere nella sede sommaria una compiuta ricostruzione dei fatti che vada a sovrapporsi a quella che le parti stesse hanno già commesso al giudizio arbitrale, essendo preferibile limitare la motivazione a quanto indispensabile alla decisione sul richiesto provvedimento cautelare.