La manifestazione da parte dell’arbitro della volontà di richiedere l’autorizzazione ad astenersi dall’incarico non configura, di per sé, una rinuncia al mandato arbitrale, dovendo essere valutata alla luce della condotta complessiva tenuta e delle circostanze del caso concreto.
Nel procedimento di ricusazione dell’arbitro di cui all’art. 815 cod. proc. civ., l’arbitro ricusato non è portatore di un interesse sostanziale inerente al procedimento e la sua costituzione in giudizio a mezzo di difensore è pertanto inammissibile.
L’istanza di ricusazione dell’arbitro per grave inimicizia con le parti o con un difensore ai sensi dell’art. 815, n. 4, cod. proc. civ. richiede l’indicazione specifica e puntuale degli elementi che configurano tale inimicizia, non essendo sufficiente il generico riferimento a comportamenti o espressioni non circostanziati.
