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Tribunale di Milano, ord. 28 gennaio 2026

L’eccezione di arbitrato rituale rientra nella categoria delle eccezioni di rito, atteso che l’attività degli arbitri nell’arbitrato rituale riveste natura giurisdizionale e si sostituisce alla funzione del giudice ordinario, sicché stabilire se una controversia rientri nella cognizione degli arbitri o del giudice ordinario costituisce questione di competenza.
La clausola compromissoria contenuta in condizioni generali di contratto è validamente stipulata ove il requisito della doppia sottoscrizione di cui all’art. 1341 c.c. sia soddisfatto, anche mediante richiamo numerico alle clausole, purché non meramente cumulativo e accompagnato da un’indicazione, sia pure sommaria, del contenuto delle medesime, essendo sufficiente l’indicazione della materia trattata.
Ove la controversia abbia ad oggetto l’inadempimento contrattuale considerato globalmente e le prestazioni accessorie siano inscindibilmente connesse alle prestazioni principali disciplinate dalle condizioni generali contenenti la clausola compromissoria, l’intera controversia è devoluta alla competenza arbitrale, non essendo possibile scindere i diversi aspetti dedotti in giudizio.

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