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Tribunale di Milano, ord. 19 dicembre 2025

L’accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi di cui all’art. 696-bis cod. proc. civ., non avendo natura cautelare e prescindendo dall’accertamento del periculum in mora, non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 669-quinquies cod. proc. civ. come esteso dalla sentenza della Corte costituzionale n. 26/2010, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 669-quaterdecies cod. proc. civ. limitatamente all’accertamento tecnico preventivo ex art. 696 cod. proc. civ. Ne consegue che, in presenza di clausola compromissoria che attribuisca la competenza per le controversie tecniche a un esperto designato dalle parti, il ricorso ex art. 696-bis cod. proc. civ. deve essere dichiarato inammissibile, operando pienamente l’efficacia derogatoria della convenzione arbitrale.
In presenza di clausola compromissoria, l’accertamento tecnico preventivo ex art. 696 cod. proc. civ. può essere richiesto al giudice ordinario ai sensi dell’art. 669-quinquies cod. proc. civ., ma il ricorrente deve comunque dimostrare la sussistenza del periculum in mora, consistente nel concreto timore che l’oggetto della prova possa venire meno o subire alterazioni nel tempo necessario per attivare gli strumenti di risoluzione della controversia previsti dalla convenzione arbitrale. In difetto di tale dimostrazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza dei presupposti.

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