Il presidente del tribunale, ai sensi dell’art. 810 c.p.c., nomina l’arbitro ove la parte onerata della designazione non vi abbia provveduto nel termine previsto dalla convenzione di arbitrato.
Il presidente del tribunale, ai sensi dell’art. 810 c.p.c., nomina l’arbitro ove la parte onerata della designazione non vi abbia provveduto nel termine previsto dalla convenzione di arbitrato.