Il lodo arbitrale irrituale, avendo natura negoziale, può essere posto a fondamento della pretesa creditoria azionata in via monitoria e costituisce, unitamente alla documentazione prodotta, prova idonea all’emissione del decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 e seguenti cod. proc. civ., ove da esso risulti un credito certo, liquido ed esigibile.
