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Tribunale di Milano, decr. 1 settembre 2026 (R.G. 00033890/2026)

Il lodo arbitrale irrituale, avendo natura negoziale, può essere posto a fondamento della pretesa creditoria azionata in via monitoria e costituisce, unitamente alla documentazione prodotta, prova idonea all’emissione del decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 e seguenti cod. proc. civ., ove da esso risulti un credito certo, liquido ed esigibile.

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