L’adesione del convenuto all’eccezione di incompetenza per clausola arbitrale sollevata dall’opponente comporta l’applicazione dell’art. 38 co. 2 cod. proc. civ., determinando la revoca del decreto ingiuntivo e la rimessione della controversia agli arbitri, senza che il giudice dell’opposizione possa pronunciarsi sulle spese processuali, la cui decisione spetta al collegio arbitrale nell’ambito di una valutazione complessiva del rapporto sostanziale.
