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Tribunale di Milano, 6 agosto 2026, n. 6590

La qualificazione della clausola come istitutiva di arbitrato rituale comporta l’incompetenza del giudice ordinario, mentre la qualificazione in termini di arbitrato irrituale determina l’improponibilità della domanda.
La clausola compromissoria non opera, indipendentemente dalla sua qualificazione, quando il contratto che la contiene costituisce unicamente il presupposto storico delle domande proposte, le quali non hanno la propria causa petendi nelle previsioni pattizie ma nell’allegazione di un illecito extracontrattuale.
Il richiamo alla misura del corrispettivo contrattualmente previsto, utilizzato quale mero criterio di quantificazione del danno, non è idoneo a qualificare come contrattuale la domanda e a radicare la competenza arbitrale.

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