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Tribunale di Milano, 5 luglio 2016, n. 8379

Il cessionario di un credito nascente da un contratto nel quale sia inserita una clausola compromissoria non subentra nella titolarità del distinto ed autonomo negozio compromissorio e non può, pertanto, invocare detta clausola nei confronti del debitore ceduto; questo tuttavia può avvalersi della clausola compromissoria nei confronti del cessionario, rientrando essa tra le eccezioni opponibili all’originario creditore ed atteso che, altrimenti, si vedrebbe privato del diritto di far decidere ad arbitri le controversie sul credito in forza di un accordo tra cedente e cessionario al quale egli è rimasto estraneo.

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