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Tribunale di Milano, 4 dicembre 2025, n. 9347

La clausola compromissoria contenuta in un regolamento condominiale che preveda la devoluzione delle controversie tra condomini, o tra questi e gli organi condominiali, a un collegio di arbitri amichevoli compositori, i quali giudichino inappellabilmente ex bono et aequo senza formalità di procedura, configura un arbitrato irrituale, in quanto le parti intendono affidare agli arbitri la soluzione delle controversie attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro volontà.
Le controversie in materia di impugnazione delle delibere assembleari condominiali sono compromettibili in arbitri, atteso che l’art. 1137, co. 2, cod. civ., nel riconoscere al condomino la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria avverso le deliberazioni dell’assemblea, non pone una riserva di competenza assoluta ed esclusiva del giudice ordinario, e tali controversie, avendo ad oggetto diritti disponibili, non rientrano nei divieti di cui agli artt. 806 e 808 cod. proc. civ.

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