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Tribunale di Milano, 30 dicembre 2020, n. 8878

In caso di smarrimento dell’originale della convenzione di arbitrato (ovvero di una sua copia conforme), che preclude l’esperimento della procedura prevista dall’art. 825 cod. proc. civ. per rendere il lodo esecutivo, lo stesso lodo rileva come prova scritta ai fini della concessione di un decreto ingiuntivo.

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