L’eccezione di arbitrato costituisce una questione di incompetenza del giudice statale che deve essere esaminata in diritto ai sensi dell’art. 819-ter cod. proc. civ.
Nel dubbio, la convenzione di arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce, in applicazione del principio del favor arbitrati di cui all’art. 808-quater cod. proc. civ.
Quando nella clausola compromissoria le parti indicano le controversie da devolvere agli arbitri con riferimento a determinate fattispecie astratte, in assenza di espressa volontà contraria, la clausola deve essere interpretata in senso lato, con riferimento a tutte le controversie relative a pretese aventi causa nel contratto, al fine di evitare la frammentazione del contenzioso tra giudice statale e arbitri.
Quando manca l’indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordano al riguardo, si applicano le disposizioni suppletive di cui all’art. 809 co. 3 cod. proc. civ., senza che tale lacuna infici la validità della clausola compromissoria.
