La clausola compromissoria che devolva ad arbitri la cognizione delle controversie derivanti dal contratto, facendo salva la competenza del giudice ordinario per i procedimenti di ingiunzione ex artt. 633 ss. cod. proc. civ. e le relative fasi di opposizione, determina la deroga convenzionale alla giurisdizione arbitrale limitatamente a tali procedimenti, con conseguente radicamento della competenza esclusiva del foro statale indicato dalle parti sia per la fase monitoria sia per il successivo giudizio di opposizione.
