L’eccezione di compromesso sollevata dinanzi al giudice ordinario pone una questione attinente al merito e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto l’effetto della clausola compromissoria consiste nella rinuncia alla giurisdizione e all’azione giudiziaria.
Ai sensi dell’art. 808-quater cod. proc. civ., la clausola compromissoria che devolve ad arbitri le controversie comunque derivanti dal contratto si estende alla domanda di accertamento della responsabilità dell’appaltatore ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., e la proposizione di una domanda riconvenzionale non vale come accettazione della giurisdizione ordinaria.
La presenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario a emettere un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma la facoltà dell’intimato di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente revoca del decreto.
