Le clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati da consumatori per scopi estranei ad attività imprenditoriali o professionali si presumono vessatorie ai sensi dell’art. 33, lett. t), del codice del consumo, con conseguente nullità per contrasto con l’art. 36 del medesimo codice, salvo che non risulti provata una trattativa individuale caratterizzata dai requisiti di serietà, effettività ed individualità secondo i parametri di cui all’art. 34, co. 4, del codice del consumo.
