La questione relativa alla devoluzione di una controversia alla cognizione degli arbitri rituali, anziché al giudice ordinario, configura una questione di competenza e non di giurisdizione, in ragione della natura giurisdizionale dell’attività svolta dagli arbitri rituali; ne consegue che l’eccezione di compromesso, ancorché formulata dall’opponente sotto la rubrica di difetto di giurisdizione, deve essere qualificata dal giudice in base al suo contenuto sostanziale.
La presenza di una clausola promissoria non preclude l’emissione del decreto ingiuntivo, ma comporta, ove ritualmente eccepita in sede di opposizione, l’obbligo per il giudice adito di revocare il decreto e dichiarare la propria incompetenza in favore degli arbitri.
La promessa di pagamento o ricognizione di debito, pur assolvendo ad una funzione di astrazione meramente processuale della causa debendi con inversione dell’onere probatorio, non costituisce un’autonoma fonte di obbligazione, restando inscindibilmente collegata al rapporto sostanziale sottostante; ai fini della individuazione della competenza arbitrale, occorre pertanto avere riguardo al rapporto fondamentale da cui il credito trae origine.
