Attesa l’equiparazione degli effetti del lodo arbitrale a quelli della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria prevista dall’art. 824-bis cod. proc. civ., si applicano le regole di elaborazione giurisprudenziale in materia di litispendenza tra cause identiche pendenti in gradi diversi di giudizio, ispirate al principio del ne bis in idem.