La clausola compromissoria inserita nello statuto di un’associazione è valida e vincolante per i soggetti che aderiscono all’associazione mediante accettazione dello statuto, senza necessità che vi sia stata una specifica negoziazione individuale della clausola.
In presenza di clausola compromissoria statutaria relativa alle controversie tra associati, è consentito al creditore agire in via monitoria dinanzi al giudice ordinario per ottenere un decreto ingiuntivo; tuttavia, una volta proposta opposizione al decreto ingiuntivo e tempestivamente sollevata la competenza arbitrale, il giudice ordinario è tenuto a declinare la propria competenza in favore degli arbitri, dovendo la clausola compromissoria produrre pienamente i propri effetti nella fase di cognizione instaurata dall’opposizione.
La clausola compromissoria statutaria che devolve agli arbitri le controversie insorte tra associati in relazione al rapporto associativo si applica ai litigi aventi ad oggetto diritti disponibili attinenti ai rapporti interni tra associati, senza estendersi ai rapporti con i terzi estranei all’associazione.
