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Tribunale di Milano, 23 gennaio 2026, n. 575

La clausola compromissoria non preclude al giudice ordinario l’emissione del decreto ingiuntivo, ma ove il debitore sollevi l’eccezione di competenza arbitrale in sede di opposizione, il giudice deve dichiararsi incompetente, revocare il decreto ingiuntivo e rimettere le parti dinanzi al tribunale arbitrale.

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