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Tribunale di Milano, 21 novembre 2025, n. 8935

La clausola contenuta in un codice di rete che devolve a procedure di risoluzione alternativa delle controversie le questioni relative all’interpretazione e all’applicazione del contratto di trasporto non si estende ai rapporti giuridici diversi e autonomi rispetto a tale contratto, quali i servizi di default trasporto attivati in via emergenziale e disciplinati da fonti regolamentari distinte, con conseguente permanenza della giurisdizione del giudice ordinario per le relative controversie.

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