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Tribunale di Milano, 2 ottobre 2025, n. 7361

La clausola compromissoria contenuta nel contratto non impedisce l’emissione del decreto ingiuntivo, ma il debitore può successivamente eccepire l’incompetenza del giudice ordinario in sede di opposizione, determinando la revoca del decreto emesso e la devoluzione della controversia al collegio arbitrale convenuto.
L’eccezione di compromesso, avendo carattere processuale, integra una questione di competenza assimilabile all’incompetenza per territorio semplice, con conseguente applicazione dell’art. 50 cod. proc. civ. in materia di compensazione delle spese processuali quando vi sia adesione delle parti all’indicazione del giudice competente.

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