In materia di concessioni di pubblici servizi e in riferimento alla compromettibilità in arbitri delle relative controversie, concernenti concessioni anteriori alla legge n. 205 del 2000, è esclusa la possibilità di ricorrere all’arbitrato, con conseguente nullità della clausola compromissoria, sussistendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi art. 5 della legge n. 1034 del 1971.