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Tribunale di Milano, 2 agosto 2016, n. 9574

La clausola compromissoria, riferentesi genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui inerisce deve essere interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie relative a pretese aventi la loro causa petendi nel contratto medesimo.

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