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Tribunale di Milano, 19 novembre 2020, n. 7401

Se il socio esercita il recesso a fronte della delibera che abbia introdotto o soppresso la clausola statutaria compromissoria, il rapporto tra il socio, anche per quanto riguarda le controversie relative alla carica di amministratore se il socio rivestiva tale carica, e la società resta regolato dallo statuto non modificato quanto alla clausola compromissoria atteso che la modifica non gli è opponibile. Il recesso esercitato ai sensi dell’art 34, co. 6, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 rende inopponibile al socio le modifiche statutarie in punto di clausola compromissoria.

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