Ai sensi degli artt. 807 e 808 cod. proc. civ. la clausola compromissoria (quando essa afferisca a contratti che non richiedono la forma scritta ad substantiam) richiede la forma scritta ad probationem, con la precisazione che tale prova può essere costituita da qualsiasi attestazione scritta circa l’esistenza del mandato compromissorio, anche se successiva alla pattuizione e a carattere meramente ricognitivo, purché, però, sia attribuibile alle parti.