La clausola compromissoria non necessita della specifica approvazione per iscritto di cui all’art. 1341, co. 2, cod. civ. quando non sia inserita in condizioni generali di contratto predisposte per una serie indefinita di rapporti, ma risulti dall’accordo concluso mediante trattative intercorse tra le parti per un singolo e specifico negozio.
L’eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario costituisce questione preliminare di merito attinente alla validità della clausola compromissoria e non questione di giurisdizione o competenza, in quanto l’effetto della clausola compromissoria consiste nella rinuncia alla giurisdizione e all’azione giudiziaria.
La presenza di clausola compromissoria non impedisce al creditore di richiedere e ottenere decreto ingiuntivo dal giudice ordinario, ferma restando la facoltà per il debitore di eccepire in sede di opposizione la competenza arbitrale, con conseguente obbligo per il giudice di revocare il decreto e dichiarare improponibile la domanda dinanzi alla giurisdizione ordinaria.
In caso di opposizione a decreto ingiuntivo con eccezione di arbitrato accolta, si applica il principio di soccombenza per la condanna alle spese processuali quando la parte opposta si sia opposta all’eccezione eccependo la nullità della clausola compromissoria anziché aderirvi anche in via subordinata.
