L’accettazione dell’autoliquidazione dei compensi arbitrali ex art. 814 cod. proc. civ. può essere sia esplicita che implicita, e quando le parti rendono esplicita dichiarazione di accettazione della quantificazione dei compensi dell’arbitro e del segretario, tale accettazione è valida ed efficace.
L’art. 814 cod. proc. civ. non pone requisiti di forma circa la manifestazione di volontà di accettare la quantificazione del compenso arbitrale, pertanto l’accettazione può avvenire anche oralmente purché documentalmente provata.
L’art. 814 cod. proc. civ. prevede la necessità dell’accettazione dell’autoliquidazione degli onorari ma non richiede che detta accettazione debba essere successiva alla conclusione della procedura arbitrale.
Il carattere preventivo e provvisorio della quantificazione dei compensi arbitrali accettata dalle parti in sede di udienza non impedisce il perfezionamento dell’accordo sull’ammontare dei compensi dell’arbitro, specialmente quando si tratta di un ammontare minimo salve eventuali maggiorazioni poi non applicate.
La determinazione dei compensi arbitrali non può essere modificata dal giudice a fronte del provato accordo tra le parti circa l’entità dei compensi medesimi.