Le controversie tra soci relative a spese che afferiscono al rapporto sociale rientrano nell’ambito di applicazione della clausola compromissoria statutaria quando da esso derivano e dipendono e in esso trovano esclusivo fondamento secondo il criterio funzionale, a prescindere dal momento in cui l’obbligazione nasce e dalla circostanza che i soggetti coinvolti siano soci.
Si deve annoverare tra le controversie oggetto di devoluzione ad arbitrato societario ogni controversia che comunque presupponga il rapporto sociale nella causa petendi, a prescindere dall’essere o meno in contestazione la perdurante qualità di socio, giacché l’espressione “diritti disponibili relativi al rapporto sociale” è idonea a comprendere non solo le controversie che investono direttamente il rapporto sociale, ma anche quelle che abbiano a oggetto diritti comunque nascenti da e presupponenti il rapporto sociale.
In caso di dubbio, la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione di arbitrato si riferisce, ai sensi dell’art. 808-quater cod. proc. civ.