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Tribunale di Milano, 17 dicembre 2025, n. 9776

La clausola compromissoria contenuta nel contratto originario conserva piena efficacia rispetto alle controversie derivanti da successivi accordi modificativi o integrativi del medesimo contratto, qualora tali accordi non costituiscano un nuovo e autonomo rapporto negoziale, ma si limitino a rideterminare singoli aspetti del rapporto già in essere, quali il corrispettivo, i termini di esecuzione o le modalità di adempimento, senza incidere sulle pattuizioni non espressamente modificate.
La qualificazione di un accordo successivo come mera modificazione o integrazione del contratto originario, anziché come nuova fonte negoziale autonoma, deve essere desunta dal nomen iuris attribuito dalle parti, dall’oggetto effettivo delle pattuizioni e dalla clausola di salvezza delle disposizioni contrattuali non espressamente derogate, con la conseguenza che la convenzione arbitrale originariamente stipulata mantiene la propria portata applicativa anche rispetto alle pretese fondate sull’accordo modificativo.

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