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Tribunale di Milano, 15 marzo 2022, n. 2233

La competenza del giudice ordinario ad assumere provvedimenti monitori in presenza di una clausola compromissoria contrattuale non implica un regime derogatorio dei principi affermati dagli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., sicché il ricorso al procedimento monitorio avviene a rischio e pericolo dell’ingiungente, nel senso che ove l’ingiunto proponga opposizione e faccia rilevare la presenza del patto di compromesso, la revoca del decreto implica la condanna dell’opposto alle spese del giudizio.

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