La competenza del giudice ordinario ad assumere provvedimenti monitori in presenza di una clausola compromissoria contrattuale non implica un regime derogatorio dei principi affermati dagli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., sicché il ricorso al procedimento monitorio avviene a rischio e pericolo dell’ingiungente, nel senso che ove l’ingiunto proponga opposizione e faccia rilevare la presenza del patto di compromesso, la revoca del decreto implica la condanna dell’opposto alle spese del giudizio.