In presenza di clausola compromissoria per arbitrato irrituale, la domanda giudiziale è improponibile innanzi al giudice ordinario, e il decreto ingiuntivo eventualmente emesso deve essere revocato.
La competenza degli arbitri è superata in favore di quella dell’autorità giudiziaria solo se entrambe le parti rinunziano ad avvalersi della clausola, anche tacitamente, ossia agendo o resistendo in giudizio senza invocarla.
