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Tribunale di Milano, 15 giugno 2026, n. 4982

In presenza di clausola compromissoria per arbitrato irrituale, la domanda giudiziale è improponibile innanzi al giudice ordinario, e il decreto ingiuntivo eventualmente emesso deve essere revocato.
La competenza degli arbitri è superata in favore di quella dell’autorità giudiziaria solo se entrambe le parti rinunziano ad avvalersi della clausola, anche tacitamente, ossia agendo o resistendo in giudizio senza invocarla.

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