Nell’arbitrato estero disciplinato dalla Convenzione di New York del 1958, per le clausole compromissorie per relationem il requisito di forma scritta ad substantiam è soddisfatto se il rinvio contenuto nel contratto prevede un richiamo espresso e specifico della clausola compromissoria, non già se esso è generico e costituisce un semplice richiamo al documento o al formulario contenente la clausola.
La clausola compromissoria per relationem nell’arbitrato estero è invalida quando i richiami alle condizioni generali non fanno espresso riferimento all’esistenza di una clausola compromissoria, limitandosi a generici collegamenti ipertestuali o richiami a siti internet che rimandano a condizioni generali diverse.